Art. 4.

      1. Il consenso al trattamento sanitario del minore di anni quattordici è accordato o rifiutato dagli esercenti la potestà genitoriale, la tutela o l'amministrazione di sostegno. Il consenso al trattamento sanitario del soggetto maggiore di età, interdetto

 

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o inabilitato, legalmente rappresentato o assistito, è espresso dallo stesso interessato unitamente al tutore o al curatore.
      2. La decisione dei soggetti di cui al comma 1 è adottata avendo come scopo l'esclusiva salvaguardia della salute psico-fisica del minore o del soggetto maggiore di età interdetto o inabilitato.
      3. Nel caso in cui il consenso o il dissenso al trattamento sanitario da parte del minore che ha compiuto i quattordici anni comporta serio rischio per la sua salute e conseguenze gravi o permanenti, la decisione del minore è confermata dagli esercenti la potestà genitoriale, la tutela o l'amministrazione di sostegno.
      4. In caso di contrasto tra i soggetti legittimati ad esprimere o a negare il consenso al trattamento sanitario, la decisione è assunta dal comitato etico della struttura sanitaria, di cui all'articolo 2, comma 2, sentiti i pareri contrastanti. In caso di impossibilità del comitato etico a pervenire a una decisione, questa è assunta, su istanza del pubblico ministero, dal giudice tutelare.
      5. L'autorizzazione del giudice tutelare è necessaria in caso di inadempimento o di rifiuto ingiustificato di prestazione del consenso o del dissenso a un trattamento sanitario da parte dei soggetti legittimati ad esprimerlo nei confronti di incapaci.
      6. Nei casi in cui risultano le dichiarazioni nel testamento biologico di cui all'articolo 5, il giudice decide conformemente ad esse.